Statuto

STATUTO

Dell’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA

Titolo I   Denominazione e sede

Articolo   1

E’ costituita con sede in Bologna l’associazione sportiva dilettantistica POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA con sede in via   S. Caterina 3/A 40123 Bologna

Titolo II   Scopo – Oggetto

Articolo   2

L’associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopo di lucro

L’associazione si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali mediante l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline riconosciute dall’Ordinamento sportivo e/o dagli Organismi presso i quali l’associazione è affiliata.

L’associazione può svolgere inoltre attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto a quelle caratterizzanti le organizzazioni sportive di cui al comma che precede. Lo svolgimento delle attività diverse viene deliberato dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’assemblea degli associati.

L’associazione potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

 

Articolo   3

Per lo svolgimento delle suddette attività nonché per il conseguimento degli scopi anzidetti l’associazione può assumere tutti i compiti ritenuti idonei quali, fra l’altro:

  1. a) acquistare, vendere, costruire e gestire immobili ed impianti sportivi-ricreativi e culturali;
  2. b) proporre e garantire i servizi di assistenza sociale, economica, culturale. sportiva, finanziaria e assicurativa anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori;
  3. c) perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere. Ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività diverse;
  4. d) partecipare attivamente all’ approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportivo – ricreativa e culturale;
  5. e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico – professionali, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
  6. f) gestire punti di ritrovo, bar, ristoranti, tavole calde ed attività similari.

 

Titolo III   Soci

Articolo   4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche anche di minore età e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si  impegnino a realizzarli. Tutti i soci godono, nel rispetto dello Statuto e delle leggi dello Stato, di pari diritti.

Articolo   5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le  delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Per i soggetti minori di età la domanda è presentata dagli esercenti, anche disgiuntamente, la potestà genitoriale sul minore.

Il Consiglio Direttivo delibererà sull’ammissione entro novanta giorni. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

Articolo   6

I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di  attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo IV   Recesso – Esclusione

Articolo   7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo   8

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’associazione;
  2. che si renda moroso nel versamento del contributo associativo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
  4. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

 L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Articolo   9

Le deliberazioni   prese  in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Titolo V    Patrimonio

Articolo 10

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune   i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai  ripartibile, neppure indirettamente,   fra i soci durante la vita dell’associazione né  all’atto del suo scioglimento. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione dovrà essere devoluto a finalità di carattere sportivo.

Titolo VI    Esercizio sociale

Articolo 11

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di  ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Titolo VII   Sezioni di  attività

Articolo 12

Per ogni attività sportiva è costituita e funzionante una specifica sezione alla quale aderiscono tutti i soci interessati alle rispettive discipline. Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di  interesse. La direzione e l’organizzazione della sezione é affidata ad un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci dell’associazione. Il responsabile di sezione deve, fra l’altro:

  1. applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
  2. predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
  3. sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti le norme per l’uso degli impianti sportivi, la scelta dei tecnici e degli istruttori e i relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l’immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell’associazione;
  4. far rispettare a tutti i tesserati (soci – istruttori – atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all’attività svolta nelle diverse discipline sportive;
  5. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo;
  6. richiedere ai tesserati praticanti attività sportiva l’esibizione del certificato medico di idoneità previsto dalle vigenti norme sulla tutela sanitaria.

Titolo VIII   Organi dell’Associazione

Articolo 13

L’ordinamento dell’associazione è ispirato al principio democratico espresso mediante l’elettività delle cariche sociali.

Sono organi dell’associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo.

Titolo IX   Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso e/o delibera da  comunicare ai soci mediante pubblicazione sul sito internet e/o altri canali telematici  della Polisportiva, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenere l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
È diritto di ciascun associato maggiore di età, non escluso (art.8), partecipare alle assemblee.
Alle assemblee sono convocati anche gli associati minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a socio del minore.
Solamente gli associati in regola nel versamento del contributo associativo annuale possono esprimere in assemblea il proprio voto sulle questioni poste all’ordine del giorno.
La partecipazione alle assemblee e l’espressione del voto possono avvenire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza ovvero in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione ed espressione del voto sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con l’avviso e/o delibera di convocazione assembleare.
Ciascun associato può esprimere un solo voto.

Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga  necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo caso la convocazione deve avere  luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

L’assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

Articolo 17

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che  straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati, la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che  straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al  voto tutti gli associati. Le delibere  delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui , ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile, occorre il voto favorevole di almeno i  tre/quarti degli associati. Lo stesso dicasi   per la devoluzione del patrimonio.

Articolo 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza da un vice presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Titolo X   Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati. I   componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

Il Consiglio elegge al suo  interno il Presidente, due Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal  Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei membri. La convocazione è fatta a mezzo avviso da affiggersi nei locali della sede sociale non meno di otto giorni prima  della adunanza. Le sedute sono valide quando vi  intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di  ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo:

  1. curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
  2. redigere il bilancio consuntivo;
  3. compilare i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni di attività;
  6. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  7. nominare i responsabili delle Sezioni di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

Articolo 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio  può sostituirli, tramite cooptazione, con apposita delibera.  Se viene meno il numero minimo di cinque membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea  perché  provveda alla sostituzione dei mancanti.

Titolo XI   Presidente

Articolo 21

Il Presidente che  viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Può delegare i poteri di firma al Tesoriere per gli atti  di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate da un Vice presidente.

Articolo 22

Tutti i Consiglieri, i Responsabili di Sezione, i collaboratori esterni, come pure tutti i soci, svolgono le loro mansioni a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può ammettere il rimborso delle spese sostenute ove documentate.

Titolo XII   Scioglimento

Articolo 23

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio attivo residuo e le modalità  della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità  di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva.

Titolo XIII   Norma finale

Articolo 24

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana dell’Atletica Leggera  a cui l’associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.